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C.M. 05/07/2002-L'alimentazione di siti isolati non raggiungibili dalla rete elettrica -L'adozione di soluzioni tecnologiche che consentano prospettive di estensione degli interventi programmati ad ampliamenti successivi -L'individuazione di soluzioni tecnologiche innovative tendenti a superare le barriere esistenti (architettoniche, legislative, ecc..) alla realizzazione degli interventi - L'integrazione delle tecnologie solari nelle strutture edilizie con criteri di corretto inserimento architettonico - L'integrazione delle tecnologie solari nel paesaggio architettonico/ natura1istico -La realizzazione degli interventi presso edifici pubblici o ad uso pubblico e presso gli insediamenti turistici e commerciali - In relazione alle caratteristiche tecnico-costruttive e tipologiche dell'intervento quelli che associno il risparmio energetico al recupero tipologico ed ambientale del patrimonio edilizio esistente -L'organizzazione delle attività di gestione del trasporto su base annuale - L'organizzazione della rete gestionale di supporto all'uso dei veicoli innovativi -L'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili per la ricarica dei veicoli elettrici -L'efficacia degli interventi in relazione alle specifiche esigenze territoriali -La valorizzazione degli aspetti innovativi delle misure proposte - L'integrazione con le misure già eventualmente attive nel territorio del parco -L'utilizzo degli effetti sinergici del complesso generale degli interventi -Il coordinamento con ulteriori iniziative di carattere energetico-ambientale e di diffusione dei risultati. Art. 7 (Costi Ammissibili) Le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci: Progettazione degli interventi compresi gli studi di fattibilità; Installazione e posa in opera degli impianti; Opere edili strettamente necessarie all' installazione degli impianti; Progettazione infrastrutture necessarie alla realizzazione degli interventi; Attività di addestramento del personale addetto alla gestione e conduzione delle opere da realizzare; Sistemi di acquisizione dati e analisi delle prestazioni Le attività di addestramento del personale addetto alla gestione e conduzione delle opere da realizzare devono essere contenute nel limite del 5% del costo complessivo dell'iniziativa. Non sono ammissibili costi per espropri, acquisti di terreno, oneri di urbanizzazione, indennizzi, fabbricati di esercizio, oneri finanziari, atti amministrativi, revisione prezzi ed imprevisti. Vengono considerate ammissibili le sole spese documentate, purché relative a interventi non ancora in fase di realizzazione alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Art. 8 (Valutazione dei Programmi di intervento) L'esame dei Programmi di intervento verrà affidato a una Commissione tecnica, appositamente nominata dal Ministero dell'Ambiente. La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto dei criteri preferenziali indicati nel precedente art. 6, individuerà i progetti finanziabili per ciascun settore d'intervento e le risorse da assegnare a ciascun progetto. Il Ministero dell'ambiente comunicherà tempestivamente a tutti i soggetti richiedenti l'esito della valutazione. Per i progetti finanziabili, il contributo del Ministero non potrà comunque superare il 25% dell'investimento ammissibile, non inclusivo dell'IVA. I costi massimi ammissibili delle singole tecnologie saranno valutate dalla Commissione di valutazione caso per caso sulla base delle proposte di intervento che saranno pervenute dai singoli Enti. Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi) Gli Enti Parco ammessi al contributo pubblico, entro 90 gg dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, devono elaborare e inviare al Ministero la programmazione tipologica e temporale degli interventi allegando: -impegni di spesa per la quota a suo carico e a carico degli Enti cofinanziatori -autorizzazioni paesistiche, nulla osta etc. - progetti esecutivi e cantierabili degli interventi -accordi volontari o di programma per la realizzazione degli interventi con gli altri soggetti coinvolti nel programma Gli Enti Parco devono obbligatoriamente: dare avvio ai lavori di almeno una parte delle opere previste dal Programma degli interventi entro i successivi 90 giorni e comunicare l'avvenuto inizio dei lavori a mezzo raccomandata all'indirizzo di cui all'art. 5; entro 6 mesi dalla data di inizio dei lavori, inviare al Ministero un rapporto dettagliato sullo stato di avanzamento dei lavori; concludere gli interventi previsti dal Programma entro 12 mesi dalla data di inizio lavori; inviare una relazione a conclusione dei lavori. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione ed al regolare esercizio degli impianti e dei servizi promossi, secondo le vigenti norme giuridiche e tecniche. Entro il 30 ottobre di ciascun anno dei tre anni successivi alla data di collaudo degli impianti, il beneficiario dovrà inviare una relazione di corretta manutenzione e di regolare esercizio degli impianti redatta da un tecnico iscritto ad albo professionale. I dati tecnici, economici e energetici di esercizio, documentati e riportati nella relazione, dovranno permettere un raffronto con quelli previsti all'atto della domanda. Art. 10 (Raccolta dati e analisi delle prestazioni) La commissione tecnica individuerà gli impianti che dovranno essere opportunamente strumentati, ai fini della raccolta dei dati di funzionamento e dell'analisi delle loro prestazioni. La scelta avverrà selezionando gli impianti più significativi sulla base degli elementi tecnici e qualitativi che li caratterizzano, Art. 11 (Erogazione del contributo) A seguito della valutazione dei Programmi d'intervento da parte della Commissione tecnica, verrà stilata una graduatoria. Il Ministero dell'ambiente comunicherà tempestivamente ai soggetti partecipanti l'esito della valutazione. Una prima quota pari al 30 % dell'importo di cofinanziamento concesso, sarà erogata a seguito della valutazione ed accettazione da parte del Ministero dell'Ambiente della comunicazione di inizio lavori corredata del relativo verbale. Una seconda quota pari al 40 % dell'importo di cofinanziamento concesso, sarà erogata a seguito della valutazione ed accettazione da parte del Ministero dell'Ambiente della relazione semestrale sullo stato di avanzamento lavori e relativa rendicontazione di spesa. L'ultima quota pari al 30% dell'importo di cofinanziamento concesso sarà erogata a seguito dell'approvazione da parte della Commissione della relazione finale e rendicontazione complessiva del progetto. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà comunicare al Ministero la fine dei lavori di realizzazione degli interventi, allegando alla relazione finale, la seguente documentazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento: consuntivo analitico della spesa sostenuta; copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori con i certificati di regolare esecuzione delle opere. Qualora i progetti ammessi a cofinanziamento non dovessero assorbire l'intero importo impegnato per l'attuazione degli scopi previsti dal presente bando, il Ministero dell'ambiente si riserva la facoltà di riaprire i termini con apposito provvedimento. Art. 12 (Verifiche e controlli) Il Ministero accerta il conseguimento dei risultati previsti, la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento delle opere e quanto possa risultare necessario per proce dere all'erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento. Art.13 (Varianti) Eventuale richiesta di varianti in corso d'opera da apportare al progetto presentato dovrà essere inoltrata al Ministero, esclusivamente mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno all'indirizzo di cui all'art 5 del presente bando, debitamente motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa. In caso di accoglimento dell'istanza di variante, la stessa sarà comunicata al soggetto richiedente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'approvazione dell'istanza di variante non comporta, in nessun caso, l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso. Art.14 (Decadenza e revoca del contributo) Si procede alla revoca, parziale o totale del contributo concesso o al recupero totale o parziale del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di Legge o nel caso di forte difformità tra progetto presentato e opera realizzata. In quest'ultimo caso, l'entità della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art. 8. |
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